La missione del Servizio trasfusione di sangue CRS
(Decreto federale 18 giugno 1951)
Art. 1
La Croce Rossa Svizzera è riconosciuta unica società nazionale della Croce Rossa sul territorio della Confederazione e, come tale, ha l'obbligo, in caso di guerra, di coadiuvare il servizio sanitario dell'esercito.
Art. 2
I compiti principali della Croce Rossa Svizzera sono:l'assistenza volontariail servizio di trasfusione del sangue per i bisogni militari e civili.

